SUPERBONUS 110% e Cessione del Credito: l’Agenzia delle Entrate pubblica la Guida.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida per il Superbonus 110% dove vengono riportate le previsioni del DL n. 34 – 2020 convertito in legge, con modifiche, il 17 luglio 2020 (n. 77), ed alcuni esempi e casi particolari.
Sarà nostra premura informavi sui prossimi aggiornamenti e rispondere alle vostre domande.
Di seguito riportiamo le principali novità, le precisazioni e gli eventuali dubbi ancora presenti:
- le spese sostenute rientrano nelle detrazioni se l’emissione è compreso nel periodo dal 1° Luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
- per quanto riguarda i titolari di reddito d’impresa o professionale, questi possono rientrare tra i beneficiari del 110% solo nel caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni condominiali.
- viene specificato che per beneficiare del Superbonus, anche a prescindere dalla cessione del credito o sconto in fattura, è necessario il rilascio dell’asseverazione relativa alla conformità dei requisiti tecnici e delle spese sostenute.
- per quanto riguarda i requisiti tecnici per gli interventi ecobonus, la Guida rimanda ad un apposito decreto, ancora da emanare dal MISE. Si specifica che nelle more del decreto, continuano ad applicarsi i decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008 (cfr. comma 3-ter articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013) che però non danno un riscontro affidabile ai tecnici.
Negli esempi e risposte alle domande più frequenti, facciamo notare i seguenti casi interessanti:
- se in un condominio (edificio) viene realizzato un intervento di isolamento termico condominiale (cappotto) che gode del Superbonus (quindi con un doppio salto di classe energetica), i singoli condòmini possono usufruire del 110% per interventi nei loro appartamenti ad esempio di realizzazione di un impianto fotovoltaico, di un sistema di accumulo, della sostituzione della caldaia o dei serramenti.
- nel caso di proprietà di più edifici, la super detrazione del 110% (per interventi ecobonus) spetta al massimo fino a 2 unità immobiliari per edifici unifamiliari o “a schiera” e spetta per interventi sulle parti comuni di edifici condominiali.
- possono usufruire dell’intervento anche gli inquilini e gli aventi diritto di godimento dell’immobile, purché ovviamente dimostrato con contratti registrati e l’approvazione del proprietario.
- in edifici soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, o dove siano vietati interventi strutturali da regolamenti edilizi, è possibile usufruire del Superbonus anche se non vengono eseguiti interventi trainanti (master) purché venga comunque migliorata di due la classe energetica (o si raggiunga la classe più alta).