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Bonus mobili 2016
18 aprile 2016
SCIA e SCIA 2 - novità introdotte dai decreti legislativi 126 e 222 del 2016
SCIA e SCIA 2 – novità introdotte dai decreti legislativi 126 e 222 del 2016
31 gennaio 2017
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La legge di Stabilità 2016, prevede quanto segue:
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.L a detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

Nella circolare 20 del 18 maggio 2016, l’agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti, con un’interpretazione estensiva del concetto di “impresa costruttrice”. Il riferimento all’impresa costruttrice, inteso in senso letterale, escluderebbe dall’ambito di applicazione della norma le cessioni poste in essere dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici. Tuttavia, in altri contesti le imprese di ripristino o ristrutturatrici sono espressamente equiparate alle imprese edili.  Tenuto conto, quindi, della finalità prevista dalla legge di Stabilità, l’espressione può essere intesa in senso estensivo, considerando l’impresa costruttrice come “un’impresa che applica l’IVA all’atto del trasferimento”; in tal caso, possono considerarsi tali non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile ex novo, ma anche le imprese di ripristino o ristrutturatrici che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di:

– restauro e risanamento conservativo
– ristrutturazione edilizia
– ristrutturazione urbanistica

L’interpretazione estensiva risulta coerente con la ratio della norma, diretta a “equilibrare” il costo degli oneri fiscali delle cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad IVA rispetto alle medesime operazioni soggette all’imposta di registro. Infatti, le cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad IVA e poste in essere dalle imprese costruttrici danno luogo ad un livello di imposizione più elevata, sia perché soggette ad aliquote di imposta più alte rispetto alle aliquote previste per l’imposta di registro sia perché determinate su base imponibile differente. La base imponibile IVA, infatti, è costituita dal corrispettivo, mentre la base imponibile relativa alle cessioni di immobili abitativi poste in essere da soggetti privati è, nella maggior parte dei casi, costituita dal valore catastale. In definitiva, anche per le cessioni soggette ad IVA di immobili di classe A o B da parte di imprese di ristrutturazione vale il bonus del 50% sull’IVA versata da detrarre dall’Irpef in 10 anni.