La legge di Stabilità 2016 ha riconfermato gli incentivi fiscali in edilizia prorogando a tutto il 2016 il riconoscimento della detrazione spettante per gli interventi in edilizia finalizzati al:
– risparmio energetico, con detrazione del 65%
– adozione di misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici, con detrazione del 65%
– recupero del patrimonio edilizio, con detrazione del 50%
Le vere novità introdotte dalla legge di Stabilità sono:
– la possibilità per i condòmini “incapienti” (cioè con un’Irpef inferiore alle detrazioni spettanti) di cedere la propria quota di credito d’imposta a chi esegue i lavori di risparmio energetico
– la possibilità di fruire della detrazione del 65% per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative
Detrazioni Irpef
È possibile detrarre dall’Irpef parte delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali nelle seguenti modalità:
– 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016 , con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
– 36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2017
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno secondo il criterio di cassa e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione. Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale o professionale, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Beneficiari della detrazione
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati a Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta, oltre ai proprietari degli immobili, anche ai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
– proprietari o nudi proprietari
– titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
– locatari o comodatari
– soci di cooperative divise e indivise
– imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
– soggetti indicati nell’articolo 5 del dpr 917/86 (Tuir) che producono redditi in forma associata
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.