In arrivo il nuovo APE, con le nuove classi energetiche basate sull’Edificio di Riferimento, calcolo degli Edifici a Energia Quasi Zero, nuove tabelle per le classi energetiche, nuovo modello per gli annunci commerciali e nuove relazioni tecniche.
Nella Conferenza Unificata del 18 giugno 2015, si è discusso della bozza di decreto che introduce nuove Linee guida per la Certificazione energetica, che andranno a sostituire quelle emanate con il D.M. 26 giugno 2009. Le disposizioni previste dalle nuove Linee guida dovrebbero entrare in vigore dal primo ottobre 2015.
BOZZA D.M. LINEE GUIDA DEL 16 GIUGNO 2015
In base alle disposizioni del provvedimento non ancora in vigore, si dovrà adottare un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, cui le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.
Nel documento vengono definiti:
I DATI DA RIPORTARE
In base a quanto disposto nella bozza, dovranno essere applicati nuovi standard minimi per il calcolo della classe, da riportare nell’Attestato di Prestazione Energetica necessario per la vendita o la locazione degli immobili. Nel dettaglio, il nuovo APE deve necessariamente riportare, pena l’annullamento, le seguenti informazioni:
VALIDITÀ TEMPORALE
Confermata la validità temporale dell’APE di 10 anni con aggiornamento obbligatorio ad ogni intervento di ristrutturazione o qualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici, tali da modificare la classe energetica dell’edificio. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza.
LA FIRMA DIGITALE E SOPRALLUOGO
Nel caso in cui l’APE viene sottoscritto con firma digitale, non è necessaria la marcatura temporale ai fini del riconoscimento del suo valore legale.
Il soggetto abilitato deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio oggetto di attestazione.
ANNUNCI IMMOBILIARI
Con gli annunci di vendita o affitto ci deve essere un apposito indicatore, come previsto dal format contenuto nell’Appendice C del decreto. Gli annunci devono riportare:
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Le Regioni e le Province autonome, al fine dell’effettuazione dei controlli, adotteranno piani e procedure che consentiranno il controllo di almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.
LE LINEE GUIDA
Le nuove linee guida per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, contenute all’Allegato del decreto, prevedono: