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In arrivo il nuovo APE, con le nuove classi energetiche basate sull’Edificio di Riferimento, calcolo degli Edifici a Energia Quasi Zero, nuove tabelle per le classi energetiche, nuovo modello per gli annunci commerciali e nuove relazioni tecniche.
Nella Conferenza Unificata  del 18 giugno 2015, si è discusso della bozza di decreto che introduce nuove Linee guida per la Certificazione energetica, che andranno a sostituire quelle emanate con il D.M. 26 giugno 2009. Le disposizioni previste dalle nuove Linee guida dovrebbero entrare in vigore dal primo ottobre 2015.

BOZZA D.M. LINEE GUIDA DEL 16 GIUGNO 2015
In base alle disposizioni del provvedimento non ancora in vigore, si dovrà adottare un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, cui le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.

Nel documento vengono definiti:

  • gli elementi essenziali e disposizioni minime comuni da tener presente nel sistema di prestazione energetica degli edifici;
  • monitoraggio e controlli;
  • i dati che il nuovo APE dovrà contenere;
  • il sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli APE e degli impianti termici, SIAPE
  • le linee guida nazionali per l’APE.

 

I DATI DA RIPORTARE
In base a quanto disposto nella bozza, dovranno essere applicati nuovi standard minimi per il calcolo della classe, da riportare nell’Attestato di Prestazione Energetica necessario per la vendita o la locazione degli immobili. Nel dettaglio, il nuovo APE deve necessariamente riportare, pena l’annullamento, le seguenti informazioni:

  • la prestazione energetica globale in termini di energia primaria totale ed energia primaria non rinnovabile;
  • la classe energetica;
  • la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento
  • i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili;
  • i valori di riferimento;
  • l’emissione di anidride carbonica;
  • l’energia esportata;
  • le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica.

 

VALIDITÀ TEMPORALE
Confermata la validità temporale dell’APE di 10 anni con aggiornamento obbligatorio ad ogni intervento di ristrutturazione o qualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici, tali da modificare la classe energetica dell’edificio. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza.

 

LA FIRMA DIGITALE E SOPRALLUOGO
Nel caso in cui l’APE viene sottoscritto con firma digitale, non è necessaria la marcatura temporale ai fini del riconoscimento del suo valore legale.

Il soggetto abilitato deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio oggetto di attestazione.

 

ANNUNCI IMMOBILIARI
Con gli annunci di vendita o affitto ci deve essere un apposito indicatore, come previsto dal format contenuto nell’Appendice C del decreto. Gli annunci devono riportare:

  • i dati della prestazione energetica globale dell’edificio, sia rinnovabile che non rinnovabile;
  • la classe energetica corrispondente;
  • la prestazione energetica del fabbricato.

 

MONITORAGGIO E CONTROLLI
Le Regioni e le Province autonome, al fine dell’effettuazione dei controlli, adotteranno piani e procedure che consentiranno il controllo di almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.

 

LE LINEE GUIDA
Le nuove linee guida per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, contenute all’Allegato del decreto, prevedono:

  • i vari metodi di calcolo (metodo di calcolo di progetto, metodo di calcolo da rilievo sull’edificio, etc.)
  • le caratteristiche degli applicativi informatici
  • le procedure per la determinazione della prestazione energetica degli immobili
  • la nuova classificazione energetica, con le 10 classi che vanno dalla G (la peggiore) alla A4 (la migliore)
  • il nuovo format dell’APE, con 10 classi energetiche, dalla G alla A4
  • lo schema di annuncio di vendita o locazione
  • la definizione del sistema informativo su territorio nazionale (SIAPE)