L’aliquota IVA del 4% trova applicazione a tutte le fatture relative all’esecuzione di opere necessarie per la costruzione della “prima casa”: dalla realizzazione delle opere murarie, all’impianto elettrico, all’impianto di riscaldamento, idrico, di scarico…
Anche l’ampliamento della “prima casa” (da non confondere con la “residenza principale”) può usufruire dell’aliquota IVA del 4%, a condizione però che dopo l’ultimazione dei lavori la parte ampliata non costituisca un’unità immobiliare propria e non comporti la possibilità di attribuire all’immobile risultante caratteristiche di lusso (Categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
L’aliquota IVA “super-agevolata” del 4% trova applicazione anche per l’acquisto dei “beni finiti” (quali sanitari per bagno, prodotti per l’impianto idraulico, di riscaldamento, elettrico, di distribuzione del gas, infissi interni ed esterni…) effettuati direttamente dal committente per la realizzazione della sua “prima casa”, a patto che venga presentata al venditore una dichiarazione attestante che i beni finiti sono impiegati nella costruzione di un immobile avente le caratteristiche di “prima casa”. Ricordiamo inoltre che anche la realizzazione dell’autorimessa di pertinenza (una sola) di un immobile avente le caratteristiche oggettive e soggettive di “prima casa” sconta l’aliquota IVA del 4%.
Tuttavia, una volta che l’immobile è terminato, ovvero è stata resa la dichiarazione di fine lavori, essendo entrato a far parte di quello che viene definito “patrimonio edilizio esistente”, le opere edili che eventualmente vengano eseguite su di esso in un secondo momento, rientrano nei concetti di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con la conseguenza che le fatture derivanti sono soggette ad aliquota IVA del 10%.